Lo Statuto del Centro Culturale Laguna

per la valorizzazione delle Isole della Laguna di Venezia

art.1 | art.2 | art.3 | art.4 | art.5 | art.6 | art.7 | art.8 | art.9 | art.10 | art.11 | art.12 | art.13 | art.14 | art.15 | art.16 | art.17 | art.18 | art.19 | art.20

    ARTICOLO 1
    Costituzione, denominazione, sede e durata

  • 1.1. L’associazione - costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile il 16 settembre 2010 in Venezia con atto notaio Carlo Candiani, repertorio n° 101.325, codice fiscale 94073400270, è retta dal presente statuto.
  • 1.2. L’Associazione ha la denominazione “CENTRO CULTURALE LAGUNA per la valorizzazione delle isole della laguna di Venezia”.
  • 1.3. L’Associazione ha la sede sociale in Venezia, presso l’Ateneo Veneto, San Marco n. 1897.
  • 1.4. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci.
    ARTICOLO 2
    Finalità

  • 2.1. L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro ed ha come finalità:
    a. la ricerca, la diffusione e la valorizzazione della storia, delle attività e del patrimonio culturali, artistici e artigianali delle isole della laguna di Venezia;
    b. la programmazione e la realizzazione di un premio denominato “Premio internazionale Burano: arte tra acqua e cielo” riguardante l’arte figurativa, la musica e l’artigianato.
  • 2.2. Per conseguire le sue finalità l'Associazione potrà, tra l'altro, a puro titolo esemplificativo:
    a. organizzare e allestire esposizioni permanenti o temporanee, anche itineranti, di opere legate alla tradizione artistica e all'ambiente lagunare;
    b. costituire e gestire archivi e fondi bibliografici e fotografici riguardanti la storia, l'arte e le tradizioni delle isole della laguna;
    c. sostenere l'apertura di musei e l'attività di centri di ricerca e documentazione, nuovi o già esistenti;
    d. sostenere l'archeologia lagunare e le iniziative di rivitalizzazione delle isole abbandonate della laguna;
    e. promuovere iniziative editoriali, di ricerca, di documentazione, congressi, convegni, incontri, conferenze;
    f. collaborare con istituzioni dell'Unione Europea, dello Stato e degli Enti Locali, con altre associazioni e fondazioni, al fine di ottenere adeguati supporti per lo svolgimento delle proprie attività.
    ARTICOLO 3
    Soci

  • 3.1. Possono divenire soci le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione.
  • 3.2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere dei Soci fondatori.
  • 3.3. L’Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, benemeriti e onorari.
  • 3.4. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione versando la quota di € 100,00, e le altre persone indicate nell’atto costitutivo.
    Essi sono vitalizi, si riuniscono almeno una volta l’anno e
    a. vigilano sul buon funzionamento dell’Associazione e sull’osservanza delle norme che la regolano;
    b. valutano previamente l’ammissione o la esclusione dei Soci, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione s’intende respinta qualora almeno tre Soci Fondatori esprimano il proprio motivato parere contrario.
    Il Consiglio Direttivo su proposta unanime dei Soci Fondatori potrà attribuire la qualifica di Socio Fondatore a quei soci che hanno contribuito a dare particolare lustro all’Associazione stessa.
  • 3.5. Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall’Assemblea. L’ammissione ha effetto con il versamento della quota medesima.
  • 3.6. Sono Soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e sono ammessi all’Associazione senza l’onere di corresponsione della quota annuale.
  • 3.7. Sono Soci onorari coloro che onorano l’Associazione con la loro adesione e sono ammessi all’Associazione senza l’onere di corresponsione della quota annuale e senza diritto di voto.
  • 3.8. L’ammissione a Socio implica la conoscenza e accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione, e la partecipazione alla vita dell’Associazione medesima.
  • 3.9. Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell’articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli.
  • 3.10. Il Socio non può ripetere, anche quando abbia cessato di appartenere all’Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
  • 3.11. La qualità di Socio non è trasmissibile.
    ARTICOLO 4
    Patrimonio e bilanci

  • 4.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    a. dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
    b. da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche, giuridiche e/o Enti pubblici e privati, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall’Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
    c. da eventuali donazioni, lasciti, eredità e legati;
    d. dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall’Associazione.
  • 4.2. Il Patrimonio - al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve - non può essere distribuito tra i Soci durante la vita dell’Associazione, né in caso di scioglimento od estinzione.
  • 4.3. L’esercizio sociale inizia l’1 marzo di ciascun anno e termina alla fine di febbraio dell’anno successivo.
  • 4.4. Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci:
    a. il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso a fine febbraio precedente, corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;
    b. il Bilancio preventivo per l’esercizio corrente, nonché una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.
    ARTICOLO 5
    Organi

  • 5.1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a. l’Assemblea dei Soci;
    b. il Consiglio Direttivo;
    c. il Presidente e i Vicepresidenti;
    d. il Segretario;
    e. il Tesoriere;
    f. il Collegio dei Revisori;
    g. il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’Assemblea;
    h. il Comitato Tecnico-Scientifico.
  • 5.2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. Eventuali compensi o rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell’interesse dell’Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata del Consiglio Direttivo.
    ARTICOLO 6
    Assemblea. Competenze

  • 6.1. L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è composta da tutti i Soci.
  • 6.2. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
    a. l’approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
    b. la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale minima per i soci;
    c. la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
    d. la nomina del Collegio dei Revisori, del suo Presidente e dei Revisori supplenti;
    e. la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente;
    f. eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori;
    g. eventuali deliberazioni su controversie fra l’Associazione e i Soci comportanti la esclusione.
  • 6.3. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:
    a. le modificazioni dello Statuto;
    b. lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione.
    ARTICOLO 7
    Assemblea. Convocazione

  • 7.1. L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata entro il mese di maggio di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, dal Consiglio Direttivo, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell’Associazione -, da affiggere all’albo della sede e trasmettere ai soci per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa. L’avviso può contenere anche la data della seconda convocazione.
  • 7.2. L’Assemblea straordinaria è convocata su richiesta di un terzo dei Soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo. Qualora vi siano modificazioni dello Statuto all’ordine del giorno dell’Assemblea l’avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e trasmesso almeno venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea in prima convocazione.
    ARTICOLO 8
    Assemblea. Costituzione

  • 8.1. L’Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti;
  • 8.2. L’Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti;
  • 8.3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  • 8.4. Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo un altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’articolo 10.2. seguente.
  • 8.5. Ciascun Socio può portare non più di cinque deleghe; tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza prima dell’inizio dell’Assemblea.
  • 8.6. Il Socio per partecipare all’Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa per l’anno in corso.
    ARTICOLO 9
    Assemblea. Presidenza

  • 9.1. Assume la presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente dell’Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza colui che viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.
  • 9.2. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell’Associazione; in mancanza, nella persona di un Socio presente.
  • 9.3. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto per atto notarile.
  • 9.4. Il Presidente dell’Assemblea nomina due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, qualora l’Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.
    ARTICOLO 10
    Assemblea. Deliberazioni

  • 10.1. Ogni Socio presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
  • 10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri Soci.
  • 10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.
  • 10.4. L’Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine; la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente.
  • 10.5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, a sensi dell’art. 21, 3° comma, del Codice Civile.
  • 10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell’apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea o, nei casi previsti, da un notaio.
    ARTICOLO 11
    Consiglio Direttivo. Composizione

  • 11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di undici membri secondo determinazione dell’Assemblea dei Soci.
  • 11.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone anche estranee al Consiglio, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare.
  • 11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all’approvazione dell’ultimo Bilancio consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
  • 11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari consecutive, sono equiparati a dimissionari.
  • 11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
  • 11.6. L’intero Consiglio Direttivo cessa dall’ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri.
    ARTICOLO 12
    Consiglio Direttivo. Convocazione

  • 12.1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’Associazione che lo presiede o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da uno dei Vicepresidenti o, per mandato di uno di loro, dal Segretario.
  • 12.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.
    ARTICOLO 13
    Consiglio Direttivo. Adunanze e deliberazioni

  • 13.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.
  • 13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.
  • 13.3. Alle riunioni del Consiglio assistono di diritto i Revisori ed il Segretario, che, di regola, ne redige il verbale.
  • 13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell’apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
    ARTICOLO 14
    Consiglio Direttivo. Rappresentanza e Poteri

  • 14.1. La rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare.
  • 14.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci.
  • 14.3. Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.
  • 14.4. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.
  • 14.5 Al Consiglio Direttivo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
    a. nominare, nel proprio seno, il Presidente e uno o più Vicepresidenti dell’Associazione;
    b. nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso;
    c. nominare il Comitato tecnico-scientifico;
    d. deliberare l’ammissione e l’esclusione dei Soci, previo parere dei Soci fondatori;
    e. presentare all’Assemblea dei Soci i Bilanci e le Relazioni di cui all’art. 4.4 del presente Statuto;
    f. deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
    g. stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto e operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio siano necessari o utili per il perseguimento della finalità dell’Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l’esecuzione;
    h. istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
    i. assumere e dimettere personale dipendente, fissandone il trattamento economico secondo la normativa e i contratti di lavoro vigenti, nonché avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
    ARTICOLO 15
    PRESIDENTE E vicepresidenti

  • 15.1. Al Presidente spetta:
    a. rappresentare l’Associazione;
    b. convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari;
    c. sovrintendere alla verbalizzazione ed all’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
    d. compiere quant’altro previsto dalla legge o dallo statuto.
  • 15.2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l’esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio, in ordine di anzianità di appartenenza all’Associazione e poi in ordine di età.
  • 15.3. Il Presidente e i Vicepresidenti possono essere nominati nelle rispettive cariche per non più di due mandati consecutivi.
    ARTICOLO 16
    Collegio dei Revisori

  • 16.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone - anche non socie - nominate dall’Assemblea dei Soci, delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  • 16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all’approvazione dell’ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.
  • 16.3. L’Assemblea dei Soci deve provvedere inoltre a nominare due Revisori supplenti, che subentrino, in ordine di età, in caso di mancanza, rinuncia o decadenza di un Revisore. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea dal Revisore più anziano.
  • 16.4. Al Collegio dei Revisori compete: a. controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l’ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;
    b. presentare all’Assemblea dei Soci una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
    c. provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione ad approvare le delibere di sostituzione di cui al precedente art. 11.5 e a quant’altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.
    ARTICOLO 17
    Collegio dei Probiviri

  • 17.1. L’Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie - nominandone, tra esse, il Presidente.
  • 17.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
  • 17.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell’Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.
    ARTICOLO 18
    Comitato tecnico-scientifico

  • Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e ha la funzione di proporre al Consiglio medesimo iniziative atte al raggiungimento delle finalità sociali.
    È formato da esperti nelle materie di competenza dell’Associazione ed è presieduto da un componente del Consiglio Direttivo. Può articolarsi in Commissioni, per i diversi settori di operatività dell’Associazione e avvalersi di esperti esterni al Comitato stesso.
    ARTICOLO 19
    Scioglimento

  • 19.1. Lo scioglimento dell’Associazione avviene nei casi e con le modalità previsti dal codice civile.
  • 19.2. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad associazioni aventi analoghe finalità o ad istituzioni con fini di pubblica utilità.
    ARTICOLO 20
    Rinvio

  • Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.